Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 11 settembre 2025, n. 11421/2025 – 1 R.G.
Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio non richiede l’adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione, né la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese; non essendo, quindi, necessario che la comunicazione di esclusione contenga in allegato la delibera di esclusione, l’eventuale incompletezza o mancata specificità delle ragioni addotte nella comunicazione di esclusione non inficiano la validità del provvedimento, né la sua efficacia, potendo tutt’al più incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione (nel caso concreto, il Giudice ha respinto il ricorso ex art. 2378, comma 3°, c.c. per la sospensione della efficacia della delibera di esclusione rilevando, tra l’altro, che il provvedimento di esclusione comunicato al socio riportava testualmente le ragioni alla base della relativa delibera).
a cura di Alberto Crivellaro