Il periculum in mora nel sequestro conservativo

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 06 settembre 2025, 15848/2025 R.G.

Nel sequestro conservativo la sussistenza del periculum in mora si può desumere da elementi sia oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l’ammontare del credito che soggettivi, come il compimento da parte del debitore di atti distrattivi del proprio patrimonio; si pongono in rapporto di alternatività e non di concorrenza necessaria, così che per la concessione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia anche solo uno di essi.
Quanto agli elementi oggettivi, la presenza di una obbligazione solidale non comporta la valutazione della pretesa creditoria sulla somma dei patrimoni dei coobbligati ma, considerata la ratio sottesa alla solidarietà passiva – ovvero il rendere più sicuro e agevole la soddisfazione del credito –, e tenuto conto del principio della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cc – che grava sul patrimonio di ciascuna coobbligato, separatamente e per l’intero del debito –, i presupposti per il sequestro andranno valutati considerando la consistenza patrimoniale del condebitore solidale contro cui si agisce (nel caso di specie, il Tribunale di Venezia ha autorizzato il Fallimento a procedere con il sequestro conservativo dei beni di uno degli amministratori ritenendo sussistere sia il fumus bonis iuris sia il periculum in mora).

a cura di Martina Savegnago

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