Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 1 agosto 2025, n. 9379/2025 RG
La concessione di provvedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., quali provvedimenti prodromici ad un’azione di carattere costitutivo, è ammissibile solo nella misura in cui si tratti di provvedimenti funzionali a salvaguardare il diritto costituendo, e non qualora mirino ad ottenere, in via anticipatoria, il risultato tipico della sentenza.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c, avente ad oggetto la richiesta di cancellazione dell’iscrizione già disposta dal Giudice del Registro, è inammissibile per difetto di residualità, essendo previsto il rimedio tipico della Cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c., i cui effetti costitutivi non possono essere anticipati in via d’urgenza.
a cura di Sabrina Fattore