Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa 16 giugno 2025, n. 3000/2025
Nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità promossa contro gli amministratori, parte attrice assolve in modo puntuale al proprio onere di allegazione enunciando l’esistenza di un danno concreto, gli addebiti di volta in volta imputabili ai medesimi e il pregiudizio riconducibile a ciascuna delle condotte contestate.
In relazione ai criteri ai quali attenersi per la quantificazione del danno patito nel caso di violazione dell’obbligo di gestire la società, quando si verifichi una causa di scioglimento, si applica – salva la prova di diverso ammontare – l’art. 2486 c.c. il quale, modificato dal D.lgs. n. 14/2019, ha recepito i principi già espressi in ambito giurisprudenziale.
a cura di Silvia Ceci