Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 10 novembre 2025, n. 5346/2025
Holding di fatto di tipo personale
La Holding di fatto di tipo personale può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, la quale agisce in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l’attività svolta, professionalmente, con l’organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo di imprese. È una stabile organizzazione volta a determinare l’indirizzo, il controllo e il coordinamento di altre società, il che ne consente la configurabilità come una autonoma impresa assoggettabile a fallimento sia quando la suddetta attività si esplichi nella sola gestione del gruppo, sia quando abbia natura ausiliaria o finanziaria. Trattandosi di società occulta, l’esistenza è dimostrata dalla presenza di elementi sintomatici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, indizi sufficientemente circostanziati e dotati di un indice di serietà tale da poter dimostrare complessivamente valutati l’esistenza di una holding. In questa ottica, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente a quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime (nel caso di specie, il Tribunale ha escluso l’accoglimento dell’azione ex art. 2497 cc proposta dalla Curatela ritenendo che gli elementi raccolti in causa potrebbero al più essere sinonimo di una situazione di controllo contrattuale ex art. 2359 n. 3 cc).
a cura di Mario Furno