Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 8 aprile 2025, n. 1822/2025
L’azione di responsabilità di cui all’art. 2497 c.c., che può essere esercitata dai creditori sociali della società eterodiretta nei confronti della società che ha abusato dell’attività di direzione e coordinamento – e degli amministratori che hanno elaborato e attuato le direttive lesive – al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio cagionato dall’eterodirezione all’integrità del patrimonio sociale, ha natura extracontrattuale, e il termine di prescrizione quinquennale decorre dal momento in cui i creditori sono in grado di percepire l’insufficienza del patrimonio sociale, per inidoneità dell’attivo rapportato alle passività, a soddisfare i loro crediti.
a cura di Sabrina Fattore