Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 26 giugno 2025, n. 3271/2025
Nel giudizio promosso dal creditore insoddisfatto contro il liquidatore ex art. 2495 c.c., l’azione ha natura extracontrattuale e grava sull’attore la prova degli elementi dell’illecito, del danno e del nesso causale.
In caso di cessione di ramo d’azienda, l’assunzione dei debiti da parte dell’acquirente, anche se qualificata come “accollo”, non libera la cedente in mancanza del consenso del creditore; ne consegue che, in sede di liquidazione, tali debiti devono essere iscritti nel bilancio finale e soddisfatti, non potendosi invocare i principi OIC per eliminare dal bilancio un debito che non sia stato trasferito in senso liberatorio.
La cessione di ramo d’azienda e l’eventuale accollo dei debiti da parte del cessionario non liberano l’alienante in mancanza del consenso del creditore (art. 2560 c.c.), sicché i debiti devono essere considerati in sede di bilancio finale di liquidazione; tuttavia, la responsabilità risarcitoria del liquidatore è esclusa quando il creditore conservi la piena possibilità di soddisfarsi nei confronti del cessionario quale condebitore (e/o del socio beneficiario dell’attivo) e ometta di attivarsi, rilevando tale inerzia ai fini del difetto di danno/nesso causale e, comunque, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c.
Nell’azione risarcitoria contro il liquidatore ex art. 2495 c.c., la mera mancata soddisfazione del credito non basta: il danno è configurabile solo se l’illecito del liquidatore abbia ostacolato o impedito la normale soddisfazione del credito. Ove al creditore resti la concreta possibilità di agire verso il condebitore (ad es. il cessionario del ramo) e/o verso il socio beneficiario dell’attivo, la mancata attivazione del creditore integra condotta rilevante ex art. 1227, comma 2, c.c. (nella fattispecie il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria).
A cura di Lorenzo Saviane