Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 10 febbraio 2025, n. 713/2025
Ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale che, facendo venir meno la garanzia generica data da quest’ultimo, lo abbiano reso insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
Ai sensi dell’art. 2495, comma 3, c.c., invece, sussiste la responsabilità personale (extracontrattuale) del liquidatore nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, qualora, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il terzo leso nei propri diritti dimostri l’esistenza del proprio credito, l’inadempimento di esso da parte della società, la condotta dolosa o colposa del liquidatore, che si sostanzia nella violazione dei doveri impostigli dalla legge o dallo statuto, e il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito.
a cura di Sabrina Fattore