Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 22 aprile 2025, n. 2046/2025
Il curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 146 L. Fall, può promuovere nei confronti di amministratore di srl fallita l’azione di responsabilità che condensa in sé sia l’azione di responsabilità prevista dal comma 2 dell’art. 2467 cc sia l’azione di responsabilità proponibile dai creditori di srl ex art. 2467 co 6 cc. La ratio dell’azione di responsabilità esperita dal Curatore è quella di reintegrare il patrimonio della srl fallita a garanzia di soci e creditori sociali. Il Curatore quindi nell’agire nei confronti dell’amministratore dovrà provare l’inadempimento dello stesso, il nesso causale e la sussistenza del danno. Diversamente, l’amministratore ha l’onere di dimostrare di aver svolto diligentemente il proprio incarico; non è sufficiente l’eccezione di essere amministratore solo sul piano formale, visto e considerato il dovere degli amministratori di diritto di evitare l’immistione di soggetti non designati dai soci nell’attività gestoria, tanto più se detta attività consista in condotte illecite che possano arrecare danno all’integrità del capitale sociale (nel caso di specie il Tribunale di Venezia ha ritenuto sussistere la responsabilità in capo all’amministratore di srl fallita, identificando quale vero e proprio illecito gestorio il mancato adempimento delle obbligazioni tributarie e la non regolare tenuta dei libri contabili come imposta dalla normativa civilistica e tributaria).
a cura di Martina Savegnago