Il principio di postergazione dei finanziamenti dei soci si applica anche alle società per azioni “chiuse”.

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 4 luglio 2025, n. 3443/2025

L’art. 2467 c.c., dettato in materia di srl, è applicabile anche alle spa qualora la società abbia compagine ristretta e assetto costante, e sia amministrata da soci in quanto la “ratio” del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata – consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento – è compatibile anche con altre forme societarie, inclusa la società per azioni, nel caso in cui la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l’assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l’applicazione della menzionata disposizione”.

A cura di Luca Vedovato

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