Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 10 luglio 2025, 10092/2025-1 R.G.
Nel sequestro conservativo, il credito, ancorché non debba possedere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, deve essere determinato o, quantomeno, determinabile nel quantum in termini probabilistici, sia pure approssimativamente (nel caso esaminato il ricorrente aveva venduto l’intera sua quota di partecipazione in una s.r.l. stabilendo che il prezzo sarebbe stato determinato sulla base della situazione contabile della società ad una certa data, che non era mai stata predisposta; il Tribunale ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto dal venditore per mancanza del fumus, stante l’impossibilità di stabilire la presumibile entità del danno lamentato).
A cura di Luca Vedovato