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	<title>art. 2476 c.c. &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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	<title>art. 2476 c.c. &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<item>
		<title>Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/06/05/revoca-cautelare-dellamministratore-di-s-r-l-ex-art-2476-comma-3-c-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Fattore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimenti cautelari]]></category>
		<category><![CDATA[società di capitali]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 1 luglio 2025, n. 13956/2025 R.G. Il rimedio cautelare di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. può essere proposto anche ante causam e non postula necessariamente la pendenza di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell’amministratore. Esso può essere esercitato sia prospettando quale [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 1 luglio 2025, n. 13956/2025 R.G.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">
  Il rimedio cautelare di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. può essere proposto anche ante causam e non postula necessariamente la pendenza di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell’amministratore.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  Esso può essere esercitato sia prospettando quale futura causa di merito un’azione di responsabilità di natura risarcitoria, sia prospettando una domanda di merito in cui venga richiesta la sola revoca dell’amministratore. 
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  Ai fini dell’adozione del suddetto rimedio cautelare, la norma richiede, quanto al fumus boni iuris, che l’amministratore di cui si chiede la revoca si sia reso responsabile di gravi irregolarità gestorie, consistenti in reiterate violazioni degli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, e, quanto al periculum in mora, che la sua permanenza in carica sia foriera di ulteriori o più gravi danni al patrimonio sociale.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
   Nel procedimento ex art. 2476, comma 3, c.c. non è possibile chiedere anche la nomina di un amministratore giudiziario, poiché a seguito della revoca giudiziale dell’amministratore permane sempre in capo all’assemblea il potere di nominare un nuovo amministratore.
</p>



<p class="wp-block-paragraph">
  a cura di Sabrina Fattore
</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-7a589549-9b65-45bf-a836-02db00fadea3" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/06/Accoglimento-n.-13956-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Accoglimento n. 13956-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/06/Accoglimento-n.-13956-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-7a589549-9b65-45bf-a836-02db00fadea3">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Il periculum in mora nel sequestro conservativo</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/05/25/il-periculum-in-mora-nel-sequestro-conservativo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
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		<category><![CDATA[fumus boni iuris]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazione solidale]]></category>
		<category><![CDATA[periculum in mora]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro conservativo]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 06 settembre 2025, 15848/2025 R.G. Nel sequestro conservativo la sussistenza del periculum in mora si può desumere da elementi sia oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l’ammontare del credito che soggettivi, come il compimento da parte del debitore di atti distrattivi del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">
  Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 06 settembre 2025, 15848/2025 R.G.
</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">
  Nel sequestro conservativo la sussistenza del periculum in mora si può desumere da elementi sia oggettivi, come la sproporzione tra il patrimonio del debitore e l’ammontare del credito che soggettivi, come il compimento da parte del debitore di atti distrattivi del proprio patrimonio; si pongono in rapporto di alternatività e non di concorrenza necessaria, così che per la concessione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia anche solo uno di essi. 	
  <br>
  Quanto agli elementi oggettivi, la presenza di una obbligazione solidale non comporta la valutazione della pretesa creditoria sulla somma dei patrimoni dei coobbligati ma, considerata la ratio sottesa alla solidarietà passiva – ovvero il rendere più sicuro e agevole la soddisfazione del credito –, e tenuto conto del principio della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cc – che grava sul patrimonio di ciascuna coobbligato, separatamente e per l’intero del debito –, i presupposti per il sequestro andranno valutati considerando la consistenza patrimoniale del condebitore solidale contro cui si agisce (nel caso di specie, il Tribunale di Venezia ha autorizzato il Fallimento a procedere con il sequestro conservativo dei beni di uno degli amministratori ritenendo sussistere sia il fumus bonis iuris sia il periculum in mora). 
</p>



<p class="wp-block-paragraph">a cura di Martina Savegnago</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-fe35fee4-0d31-441a-8c71-e160e7c5c9ce" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/05/n.-cron-2417.2025.pdf">n. cron 2417.2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/05/n.-cron-2417.2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-fe35fee4-0d31-441a-8c71-e160e7c5c9ce">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>La legittimazione del socio di Srl all’esercizio dei diritti sociali e la legittimazione del rappresentante comune della partecipazione della quale il socio è comproprietario</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/04/23/la-legittimazione-del-socio-di-srl-allesercizio-dei-diritti-sociali-e-la-legittimazione-del-rappresentante-comune-della-partecipazione-della-quale-il-socio-e-comproprietario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2468 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2487 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di revoca]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione del rappresentante comune]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione individuale del socio]]></category>
		<category><![CDATA[liquidatore]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 22 aprile 2025, n. 19911/2024 RG A fianco della legittimazione esclusiva attribuita ex art. 2468 cc al rappresentante comune per l’esercizio dei diritti correlati alla contitolarità della quota di Srl va riconosciuta una legittimazione individuale di ciascun socio, contitolare della quota, in relazione a quei diritti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 22 aprile 2025, n. 19911/2024 RG</p>
<p>A fianco della legittimazione esclusiva attribuita ex art. 2468 cc al rappresentante comune per l’esercizio dei diritti correlati alla contitolarità della quota di Srl va riconosciuta una legittimazione individuale di ciascun socio, contitolare della quota, in relazione a quei diritti che spettano a ciascun socio individualmente: si tratta di diritti inerenti allo stesso status socii che non competono esclusivamente al rappresentante comune, in quanto non necessitano di una manifestazione unitaria da parte della comunione (il Tribunale di Venezia pur respingendo il ricorso volto alla revoca del liquidatore ha riconosciuto che il singolo socio, ancorché titolare di una partecipazione in comunione, è legittimato ad esperire in via autonoma l’azione di revoca del liquidatore, atteso che il rappresentante comune, svolgendo il ruolo di mandatario, non è un amministratore della quota e permane quindi la legittimazione concorrente del singolo socio ad esercitare i diritti che prescindono dalla titolarità di una data partecipazione).</p>
<p>a cura di Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-376ecb0b-10bb-4788-8e28-821a053a4e83" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/Decreto-di-rigetto-n.-cronol.-1215-2025-del-22-04-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Decreto di rigetto n. cronol. 1215-2025 del 22-04-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/04/Decreto-di-rigetto-n.-cronol.-1215-2025-del-22-04-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-376ecb0b-10bb-4788-8e28-821a053a4e83">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità dell’amministratore di srl tra danno diretto e danno indiretto</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2026/02/27/responsabilita-dellamministratore-di-srl-tra-danno-diretto-e-danno-indiretto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Fattore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 17:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 12 aprile 2025, n. 1878/2025 Laddove un creditore, rimasto insoddisfatto a seguito del fallimento di una srl, agisca contro l’amministratore di quest’ultima, non integra un illecito gestorio produttivo di danno diretto ai creditori, e di cui all’art. 2476, comma 7, c.c., la mera stipula di un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 12 aprile 2025, n. 1878/2025</p>
<p>Laddove un creditore, rimasto insoddisfatto a seguito del fallimento di una srl, agisca contro l’amministratore di quest’ultima, non integra un illecito gestorio produttivo di danno diretto ai creditori, e di cui all’art. 2476, comma 7, c.c., la mera stipula di un contratto in una fase di difficoltà economica, se non è provata la consapevolezza, al momento della stipula, di non poter adempiere; integra invece un danno diretto ai creditori, e di cui all’art. 2476, comma 6, cc, l’indebito prelievo di somme di denaro quale atto di depauperamento del patrimonio sociale.</p>
<p>a cura di Sabrina Fattore</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-3a782aae-db7b-4b8f-a9db-b40b95d16941" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/02/Sentenza-n.-1878-2025-pubbl.-il-12.04.2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 1878-2025 pubbl. il 12.04.2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2026/02/Sentenza-n.-1878-2025-pubbl.-il-12.04.2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-3a782aae-db7b-4b8f-a9db-b40b95d16941">Download</a></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Sui criteri di determinazione del danno derivante dalla violazione dell&#8217;art. 2486 c.c.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/11/04/sui-criteri-di-determinazione-del-danno-derivante-dalla-violazione-dellart-2486-c-c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 14:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[art. 146 L.F.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2484 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2485 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2486 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2487 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[Fallimento]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[società a responsabilità limitata]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 14 novembre 2024, sentenza n. 4120/2024 Per la determinazione del danno derivante dalla condotta illecita dell’amministratore di una srl, colpevole di aver proseguito l’attività malgrado la perdita di capitale, il giudice può astrattamente ricorrere al criterio dei c.d. netti patrimoniali anche per gli illeciti commessi anteriormente [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 14 novembre 2024, sentenza n. 4120/2024</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per la determinazione del danno derivante dalla condotta illecita dell’amministratore di una srl, colpevole di aver proseguito l’attività malgrado la perdita di capitale, il giudice può astrattamente ricorrere al criterio dei c.d. netti patrimoniali anche per gli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della norma dell’art. 2486, comma 3, c.c., essendo state cristallizzate in legge le elaborazioni della precedente consolidata giurisprudenza.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Concretamente, l’assenza o comunque la inaffidabilità della documentazione contabile per il periodo di carica dell’amministratore convenuto (gravi lacune del libro giornale e assenza dei registri IVA) non consente la ricostruzione del danno secondo il criterio dei c.d. netti patrimoniali. Nemmeno è possibile stimare il danno cagionato dal convenuto nella differenza tra attivo e passivo fallimentare se, come nel caso di specie, l’ammontare del passivo include anche il debito formatosi anteriormente alla sua presa della carica e quindi non a lui imputabile. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto di dover demandare al CTU il computo del danno causalmente riconducibile al convenuto secondo le seguenti modalità: calcolo dell’ammontare complessivo del debito formatosi dal momento in cui il convenuto ha rivestito la carica di amministratore; detrazione, dall’ammontare del debito così calcolato,&nbsp; dell’attivo e dei costi c.d. ineludibili (che sarebbero, cioè, gravati sulla società anche nel caso in cui fosse stata tempestivamente messa in liquidazione).</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">A cura di Lorenzo Saviane</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-32ddc2a3-cd1b-4308-8f4a-b6bf00f49fdd" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/11/Sentenza-n.-4120-2024.pdf">Sentenza n. 4120-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/11/Sentenza-n.-4120-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-32ddc2a3-cd1b-4308-8f4a-b6bf00f49fdd">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità di amministratori e liquidatori di s.r.l. nei confronti dei creditori</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/07/25/responsabilita-di-amministratori-e-liquidatori-di-s-r-l-nei-confronti-dei-creditori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Fattore]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 17:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2495 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione dei creditori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[liquidatore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=7118</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 10 febbraio 2025, n. 713/2025 Ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale che, facendo venir meno la garanzia generica data da quest’ultimo, lo abbiano reso insufficiente al soddisfacimento [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 10 febbraio 2025, n. 713/2025</p>
<p>Ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale che, facendo venir meno la garanzia generica data da quest’ultimo, lo abbiano reso insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.</p>
<p>Ai sensi dell’art. 2495, comma 3, c.c., invece, sussiste la responsabilità personale (extracontrattuale) del liquidatore nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, qualora, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il terzo leso nei propri diritti dimostri l’esistenza del proprio credito, l’inadempimento di esso da parte della società, la condotta dolosa o colposa del liquidatore, che si sostanzia nella violazione dei doveri impostigli dalla legge o dallo statuto, e il nesso di causalità tra tale condotta e il mancato soddisfacimento del credito.</p>
<p>a cura di Sabrina Fattore</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-b944ce4c-4bf4-429a-a653-050fb17e83c9" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/07/Sentenza-n.-713-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 713-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/07/Sentenza-n.-713-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-b944ce4c-4bf4-429a-a653-050fb17e83c9">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criteri di esercizio del diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore di s.r.l.</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/04/16/criteri-di-esercizio-del-diritto-di-informazione-e-consultazione-del-socio-non-amministratore-di-s-r-l/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 14:40:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di ispezione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=6989</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 13.12.2024, n. 12244/2024 R-G.  Il diritto di ispezione riconosciuto dall’art. 2476, comma 2, c.c. viene attribuito al socio non amministratore di s.r.l. esclusivamente in ragione dello status di cui lo stesso gode al momento della formulazione della richiesta. Esso è un diritto incondizionato, che comprende tanto [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 13.12.2024, n. 12244/2024 R-G.</p>
<p> Il diritto di ispezione riconosciuto dall’art. 2476, comma 2, c.c. viene attribuito al socio non amministratore di s.r.l. esclusivamente in ragione dello <em>status </em>di cui lo stesso gode al momento della formulazione della richiesta. Esso è un diritto incondizionato, che comprende tanto il diritto di consultare la documentazione sociale, quanto il diritto ad ottenerne copia, sia pure a spese del richiedente.</p>
<p>Il diritto in questione può essere esercitato in ogni momento e l’unico limite è rappresentato dalla conformità del suo esercizio alla buona fede, non potendo lo stesso travalicare le finalità per le quali è previsto dall’ordinamento, quale è, appunto, il controllo del socio funzionale al sindacato circa la gestione dell’ente societario.</p>
<p>Il socio non amministratore ha diritto di essere tempestivamente reso edotto del reale stato della società, al fine di verificare la gestione sociale. Il protrarsi ingiustificato del diniego di accesso alla documentazione fa emergere il pericolo che al socio possa essere irrimediabilmente impedito di contrastare con gli strumenti a loro disposizione l&#8217;eventuale mala gestio degli amministratori. Tale esigenza è da ritenersi ancor più evidente qualora la società sia priva di organo di controllo, in quanto il tempestivo esercizio del diritto di ispezione costituisce l’unico modo per il socio non amministratore di tutelare il proprio interesse.</p>
<p>a cura di Mattia Carlotto</p>


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			</item>
		<item>
		<title>Ricorso cautelare per la consultazione e l’accesso del socio alla documentazione della srl</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/02/13/ricorso-cautelare-per-la-consultazione-e-laccesso-del-socio-alla-documentazione-della-srl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sabrina Fattore]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 09:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 700 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[diritto di controllo]]></category>
		<category><![CDATA[s.r.l.]]></category>
		<category><![CDATA[socio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=6964</guid>

					<description><![CDATA[Trib. Venezia, sez. spec. in Materia di Impresa, 16 novembre 2024, R.G. n. 8743/2024 Laddove il diritto di controllo di cui all’ art. 2476, secondo comma, c.c., che permette al socio non amministratore di srl, senza obbligo alcuno di esplicitare i motivi sottesi alla propria richiesta, di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Trib. Venezia, sez. spec. in Materia di Impresa, 16 novembre 2024, R.G. n. 8743/2024</p>
<p>Laddove il diritto di controllo di cui all’ art. 2476, secondo comma, c.c., che permette al socio non amministratore di srl, senza obbligo alcuno di esplicitare i motivi sottesi alla propria richiesta, di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare o accedere alla documentazione sociale &#8211; in linea di principio comprensiva di ogni documento inerente alla gestione della società, senza restrizione alcuna &#8211; sia esercitato con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., il requisito del periculum in mora è da intendersi di per sé connaturato all’esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza che sarebbe inevitabilmente frustata dai tempi del giudizio ordinario.</p>
<p>a cura di Sabrina Fattore</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-ee453b26-9409-4afa-a243-2621991a559a" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-8743-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza RG 8743-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-8743-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-ee453b26-9409-4afa-a243-2621991a559a">Download</a></div>
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		<item>
		<title>Eccezione di compromesso arbitrale; esercizio in via cautelare del diritto del socio alla revoca dell’amministratore e ad essere informato</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/02/04/eccezione-di-compromesso-arbitrale-esercizio-in-via-cautelare-del-diritto-del-socio-alla-revoca-dellamministratore-e-ad-essere-informato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 18:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[arbitrato]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 832 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[eccezione di incompetenza]]></category>
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					<description><![CDATA[In caso di clausola statutaria che preveda un arbitrato amministrato, ai sensi dell’art. 832 c.p.c. si applica il testo del regolamento in vigore al momento dell’introduzione del procedimento arbitrale e ciò a prescindere dal fatto che tale testo possa essere diverso da quello vigente dalla stipulazione della clausola arbitrale, rimanendo comunque salva la volontà delle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In caso di clausola statutaria che preveda un arbitrato amministrato, ai sensi dell’art. 832 c.p.c. si applica il testo del regolamento in vigore al momento dell’introduzione del procedimento arbitrale e ciò a prescindere dal fatto che tale testo possa essere diverso da quello vigente dalla stipulazione della clausola arbitrale, rimanendo comunque salva la volontà delle parti di introdurre nella clausola una differente previsione. <br />La competenza per la domanda cautelare di revoca ex art. 2476 c.c. attiene a diritti disponibili, così che può subire l’eccezione di compromesso. Ciò a differenza del diritto dei soci al controllo della documentazione sociale: detto diritto non può essere compresso dalla volontà delle parti se non <em>in melius</em>, e dunque deve ritenersi indisponibile. <br />Il diritto di ispezione del socio non può estendersi ad ogni informazione delle controllate, ma soltanto a informazioni e a documenti specificamente individuati e nei limiti in cui questi siano nella disponibilità della controllante. (Nel caso di specie il regolamento della Curia Mercatorum in vigore nel momento di introduzione della clausola arbitrale non prevedeva la competenza cautelare degli arbitri. Successivamente il regolamento è stato modificato introducendo la competenza arbitrale. Trattandosi di arbitrato amministrato, il Tribunale ha ritenuto applicabile il regolamento così modificato avendo verificato che la clausola statutaria non disponeva diversamente. Il potere cautelare degli arbitri è stato ritenuto sussistere in relazione ai diritti disponibili – in specie la revoca cautelare dell’amministratore – e non per i diritti indisponibili, qual è quello di informazione e consultazione).</p>
<p> a cura di Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-e673d6fa-fcbb-4c19-81b0-1aa9abf5b2a6" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-10017-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ordinanza RG 10017-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/02/Ordinanza-RG-10017-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-e673d6fa-fcbb-4c19-81b0-1aa9abf5b2a6">Download</a></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità dell’amministratore di fatto in relazione all’inadempimento contrattuale di società di capitali</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2025/01/23/responsabilita-dellamministratore-di-fatto-in-relazione-allinadempimento-contrattuale-di-societa-di-capitali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mario Furno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 17:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore di fatto]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2043 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2395 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2476 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[azione di responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/?p=6930</guid>

					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 09 settembre 2024, n. 3077/2024 La responsabilità risarcitoria dell’amministratore della controllante, in relazione all’inadempimento contrattuale della controllata, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi. Trattandosi di azione extracontrattuale, è onere della parte allegare compiutamente tutti gli elementi costitutivi della domanda, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 09 settembre 2024, n. 3077/2024</p>
<p>La responsabilità risarcitoria dell’amministratore della controllante, in relazione all’inadempimento contrattuale della controllata, postula fatti illeciti direttamente imputabili a comportamento colposo o doloso degli amministratori medesimi. <br />Trattandosi di azione extracontrattuale, è onere della parte allegare compiutamente tutti gli elementi costitutivi della domanda, ossia la condotta, l’elemento soggettivo, il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso lamentato, oltre che il danno patito a seguito del fatto illecito. <br />Ai fini della prova della qualifica di amministratore di fatto è necessario dimostrare che l’ingerenza della persona, priva della corrispondente investitura formale, rilevi avere carattere di sistematicità e completezza: nell’impartire le direttive l’amministratore di fatto deve svolgere in via sistematica e continua le attività tipiche dell’amministratore, quali ad esempio la gestione dei rapporti continui con i clienti e fornitori, la direzione del personale, l’assunzione di un potere decisionale tale da condizionare le scelte operative ed organizzative della società, la gestione dei rapporti con il ceto bancario o la facoltà di operare sul conto corrente. (Nel caso di specie il Tribunale ha respinto la domanda in quanto l’attrice non ha dato prova della qualifica di amministratore di fatto del convenuto, né che avesse partecipato alla conclusione dell’operazione negoziate con il proposito di non adempiere né che avesse formulato o indotto a formulare contestazioni infondate, né, infine, avesse indotto poi la società a non pagare il prezzo).</p>
<p> a cura di Mario Furno</p>


<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-a8742f54-ba42-48cf-9651-b991d5e378a5" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/01/Sentenza-n.-3077-2024-pubbl.-il-09-09-2024.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 3077-2024 pubbl. il 09-09-2024</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/01/Sentenza-n.-3077-2024-pubbl.-il-09-09-2024.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-a8742f54-ba42-48cf-9651-b991d5e378a5">Download</a></div>
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