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	<title>art. 2932 c.c. &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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	<description>Camera Civile &#039;Giulio Partesotti&#039;</description>
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	<title>art. 2932 c.c. &#8211; Osservatorio Veneto del Diritto d&#039;Impresa</title>
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		<title>Esecuzione di contratto preliminare di cessione di quote in presenza di irregolarità amministrative e contabili della società la cui partecipazione è oggetto di trasferimento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Alessia De Pra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 15:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 11 marzo 2025, n. 1236/2025 Non ostano all’esecuzione del contratto preliminare di trasferimento di partecipazioni sociali l’omesso deposito dei bilanci di esercizio, né tantomeno eventuali irregolarità amministrative o fiscali della società la cui partecipazione è oggetto di cessione, sia per l’assenza di un espresso divieto di [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph"></p>



<p class="wp-block-paragraph">Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 11 marzo 2025, n. 1236/2025</p>



<p class="wp-block-paragraph">Non ostano all’esecuzione del contratto preliminare di trasferimento di partecipazioni sociali l’omesso deposito dei bilanci di esercizio, né tantomeno eventuali irregolarità amministrative o fiscali della società la cui partecipazione è oggetto di cessione, sia per l’assenza di un espresso divieto di legge che impedisca il trasferimento in tali ipotesi, sia perché, essendo l’oggetto immediato della cessione costituito dalla sola partecipazione sociale (e non dalla porzione di patrimonio da questa rappresentata), eventuali vizi, carenze o irregolarità che incidano sul valore del patrimonio sociale possono giustificare la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo pattuito, solo se parte cedente abbia fornito precise garanzie al riguardo, o se la differenza tra l’effettiva consistenza del patrimonio sociale e quella risultante dal contratto sia tale da incidere sul valore delle partecipazioni cedute.</p>



<p class="wp-block-paragraph">a cura di Alessia De Pra</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-b3b414de-216a-4d72-b0da-ee27ad60ed2b" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/10/Sentenza-n.-1236-2025-pubbl.-il-11-03-2025.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Sentenza n. 1236-2025 pubbl. il 11-03-2025</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2025/10/Sentenza-n.-1236-2025-pubbl.-il-11-03-2025.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-b3b414de-216a-4d72-b0da-ee27ad60ed2b">Download</a></div>
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		<title>Diritto di prelazione e litisconsorzio necessario</title>
		<link>https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/2023/02/13/diritto-di-prelazione-e-litisconsorzio-necessario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Osservatorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 17:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Massimario]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Società di capitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 102 c.p.c.]]></category>
		<category><![CDATA[art. 2932 c.c.]]></category>
		<category><![CDATA[partecipazione societaria]]></category>
		<category><![CDATA[prelazione]]></category>
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					<description><![CDATA[Tribunale Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23 febbraio 2023, n. 363/2023 In merito alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società di cui si contenda il trasferimento di quote e dei soci della stessa che, per statuto, siano titolari di un diritto di prelazione, non si ravvisa l’ipotesi delineata dall’art. 102 [&#8230;]]]></description>
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<p class="wp-block-paragraph">Tribunale Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23 febbraio 2023, n. 363/2023</p>



<p class="wp-block-paragraph">In merito alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della società di cui si contenda il trasferimento di quote e dei soci della stessa che, per statuto, siano titolari di un diritto di prelazione, non si ravvisa l’ipotesi delineata dall’art. 102 c.p.c nell’alveo di un giudizio promosso <em>ex </em>art. 2932 c.c. da parte del fiduciante nei confronti del fiduciario il quale, divenuto titolare di quote della società in esecuzione del <em>pactum fiduciae</em>, si sia reso inadempiente all’obbligo di concludere il contratto di trasferimento della partecipazione societaria, non essendo parti del rapporto dedotto in giudizio né gli altri soci né la società delle cui quote si controverte.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Parimenti, l’intervento volontario del socio che eserciti il diritto di prelazione deduce in giudizio un rapporto giuridico che riguarda il fiduciario (già convenuto), tenuto al trasferimento secondo prelazione statutaria, e il fiduciante (già attore), ai cui danni la prelazione è opposta, per cui non si rende necessario nemmeno in questo caso integrare il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci <em>ex </em>art. 102 c.p.c.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La clausola di prelazione, in caso di cessione di partecipazioni sociali, svolge la funzione di mantenere omogenea la compagine sociale, in modo da garantire che la stessa permanga in capo ai soci originari, impedendosi, secondo la loro volontà, che nella compagine facciano ingresso soggetti ad essa estranei. Tuttavia, nel caso dell’intestazione fiduciaria, non vi è dal punto di vista sostanziale alcun mutamento nelle persone dei soci posto che il fiduciante è tenuto ad operare nell’interesse e seguendo le istruzioni del mandante e risponde, altrimenti, dei danni.</p>



<p class="wp-block-paragraph">In ragione della natura della clausola statutaria di prelazione, se il socio pretermesso non può ottenere una pronuncia di risoluzione o nullità dell’atto di trasferimento asseritamente posto in essere in violazione della prelazione medesima, rimane comunque al medesimo la possibilità di chiedere nei confronti della società che detta cessione non venga dalla medesima considerata ad essa opponibile e per essa efficace, escludendo così l’acquirente dall’esercizio dei diritti sociali. Siffatta domanda riguarda un rapporto necessariamente plurisoggettivo che coinvolge il socio cedente ed il soggetto acquirente che abbiano asseritamente violato la prelazione statutaria, nonché la società verso la quale la domanda è proposta, ricadendo nell’ipotesi delineata dall’art. 102 c.p.c.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">A cura di Giorgio Toso</p>



<div class="wp-block-file"><a id="wp-block-file--media-bb64366f-ef41-4280-9e1f-7e951e334a56" href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/363.2023.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">363.2023</a><a href="https://www.osservatoriodirittoimpresa.it/wp-content/uploads/2024/05/363.2023.pdf" class="wp-block-file__button wp-element-button" download aria-describedby="wp-block-file--media-bb64366f-ef41-4280-9e1f-7e951e334a56">Download</a></div>
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