Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 8 luglio 2022, n. 1334/2022
1. Nell’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2394 c.c., il creditore non può limitarsi a provare il mancato soddisfacimento del suo credito, ma, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, è tenuto a dimostrare la mala gestio dell’organo amministrativo, nonché il nesso di causalità tra tale condotta illecita e la perdita patrimoniale che ha, di riflesso, pregiudicato le ragioni del ceto creditorio, a differenza della azione di cui all’art. 2395 c.c., nella quale il creditore è invece chiamato a dimostrare che la mala gestio degli amministratori ha direttamente danneggiato la sua sfera patrimoniale, e che tale danno è conseguenza immediata e diretta di tali illeciti.
2. La responsabilità degli amministratori non sussiste nel caso in cui il terzo agisca ex art. 2395 c.c. lamentando l’inadempimento contrattuale della società, in quanto solo quest’ultima risponde dei danni derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte per il tramite dell’organo amministrativo.
3. In caso di fallimento della società, l’esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. spetta esclusivamente al curatore (ai sensi dell’art. 146 L. fall.), mentre i creditori sociali riacquistano la legittimazione attiva solo in seguito alla chiusura del fallimento, restando comunque soggetti agli effetti della (eventuale) prescrizione nel frattempo maturata, posto che la perdita di legittimazione attiva non sospende la prescrizione.
a cura di Alessia De Pra