Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23 gennaio 2023 RG 10179/22-1
Il compenso agli amministratori deliberato dall’assemblea dei soci e percepito dagli amministratori medesimi risulta illegittimo laddove la società aveva il dovere di delibera la propria messa in liquidazione con nomina del liquidatore; gli amministratori sono pertanto tenuti alla restituzione dei predetti compensi anche laddove deliberati dall’assemblea posto che in tal caso l’amministratore ha commesso un fatto gestorio illecito nell’eseguire una delibera comunque illegittima.
Essendo unitario il fatto pregiudizievole rispondono in via solidale anche gli amministratori che non hanno percepito il compenso.
Rispondono altresì in via solidale anche i soci deliberanti; in solido tra loro per l’intero compenso deliberato a tutti gli amministratori e altresì in solido con gli amministratori percipienti.
(Il Tribunale nel caso di specie ha concesso la misura cautelare nei confronti di tutti i resistenti, amministratori e soci, peraltro in gran parte coincidenti, ritenendo comprovato quanto agli amministratori il loro inadempimento ai propri doveri nascenti dall’azzeramento del capitale sociale e dalla percezione di compensi illegittimi; e ritenendo altresì comprovato quanto ai soci la responsabilità degli stessi per non aver, pur a conoscenza della perdita del capitale sociale, deliberato lo scioglimento della società e per aver invece deliberato all’unanimità i compensi agli amministratori in carica)
a cura di Francesca Gambato Caberlotto