Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 19 marzo 2024, n.18509/2023 R.G.
Mentre il diritto del socio di spa di accedere alla documentazione sociale, regolato dall’art. 2422 c.c., è un diritto incondizionato ove circoscritto agli estratti dei libri sociali di cui ai nn. 1 e 3 dell’art. 2421 c.c. (libro dei soci e delle adunanze e deliberazioni delle assemblee sociali), non è estensibile alle spa il regime di informazione, consultazione o di accesso alla documentazione sociale previsto dall’art. 2476, II comma, c.c. per i soci (non amministratori) di srl.
Vige invece per le spa il potere-dovere di ciascun amministratore di “agire informato” e di richiedere agli organi delegati informazioni relative alla gestione della società, con la conseguenza che ben potrà il singolo consigliere, laddove lamenti la violazione dei suddetti flussi informativi intraconsiliari, agire, anche in via cautelare, a tutela e nei limiti del suo violato diritto.
a cura di Sabrina Fattore