Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 1 luglio 2025, n. 13956/2025 R.G.
Il rimedio cautelare di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. può essere proposto anche ante causam e non postula necessariamente la pendenza di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità dell’amministratore.
Esso può essere esercitato sia prospettando quale futura causa di merito un’azione di responsabilità di natura risarcitoria, sia prospettando una domanda di merito in cui venga richiesta la sola revoca dell’amministratore.
Ai fini dell’adozione del suddetto rimedio cautelare, la norma richiede, quanto al fumus boni iuris, che l’amministratore di cui si chiede la revoca si sia reso responsabile di gravi irregolarità gestorie, consistenti in reiterate violazioni degli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, e, quanto al periculum in mora, che la sua permanenza in carica sia foriera di ulteriori o più gravi danni al patrimonio sociale.
Nel procedimento ex art. 2476, comma 3, c.c. non è possibile chiedere anche la nomina di un amministratore giudiziario, poiché a seguito della revoca giudiziale dell’amministratore permane sempre in capo all’assemblea il potere di nominare un nuovo amministratore.
a cura di Sabrina Fattore