Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 29 giugno 2024, n. 7383/2024 R.G.
Il diritto di ispezione e controllo di cui all’art. 2476, comma 2°, c.c. inerisce alla qualifica di socio e prescinde sia dalla entità che dalla eventuale contitolarità della partecipazione da questo detenuta, essendo posto a tutela del diritto, al contempo individuale (in quanto tale esercitabile anche dal singolo comproprietario della quota) e societario, alla corretta amministrazione della società.
Il socio che agisca in via cautelare per ottenere l’accesso alla documentazione sociale è chiamato a dimostrare, ancorché sommariamente, il diniego opposto dalla società al diritto di ispezione e controllo di cui all’art. 2476, comma 2°, c.c., e non anche l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse, trattandosi di diritto potestativo esercitabile in funzione di qualsivoglia prerogativa spettante al socio; grava invece sulla società resistente, che intenda insistere nel diniego di tale diritto, l’onere della prova della condotta abusiva, in quanto tale contraria a buona fede e correttezza, del socio, idonea a elidere il diritto di ispezione e controllo di quest’ultimo.
Il diritto di ispezione e controllo di cui all’art. 2476, comma 2°, c.c. non consente al socio un accesso diretto ai libri sociali, ma deve essere esercitato in presenza degli amministratori e in contraddittorio con questi ultimi, trattandosi di diritto potestativo che viene fatto valere nei loro confronti.
a cura di Alessia De Pra