Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore per il c.d. danno “diretto” e “da prospetto”

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 07 novembre 2024, n. 3942/2024

 

Art. 2395; art. 2407; art. 15 D.Lgs 38/2010; art. 94 T.U.F.;

 

Il fondamento della domanda nei confronti degli amministratori, dei sindaci e del revisore contabile per il risarcimento c.d. danno diretto (artt. 2395 e 2407 c.c. e art. 15 del D. Lgs. n. 39/2010) e la responsabilità c.d. “da prospetto” (art. 94, comma 8, T.U.F.) è l’erroneità/falsità delle risultanze del bilancio relativamente ai crediti verso la clientela e alla svalutazione dei medesimi.
La dimostrazione di tale circostanza presuppone l’espletamento di una C.T.U. che analizzi la documentazione contabile della società relativa alle singole posizioni creditorie verso i clienti e le caratteristiche di queste ultime, come la tipologia del contratto, la natura e la persistenza dell’esposizione debitoria del cliente, l’andamento del rapporto, le prospettive di rientro, l’esistenza di contenziosi, la presenza di garanzie e la loro natura, l’effettuazione di segnalazioni alla Centrale Rischi, il grado di solidità finanziaria del cliente, ecc.
Soltanto attraverso questa analisi, infatti, è possibile stabilire se e in che misura effettivamente la svalutazione dei crediti verso la clientela operata in bilancio sia stata corretta, la portata dell’eventuale falsità/errore, la percepibilità della stessa da parte dei convenuti e – previa effettuazione delle necessarie rettifiche – quale sarebbe stato il corretto valore delle azioni. (Nel caso di specie gli attori non avevano prodotto la documentazione necessaria, la quale neppure aveva formato oggetto di specifica richiesta di ordine di esibizione, così che stante l’opposizione al consenso opposta da uno dei convenuti il CTU non aveva il potere contabile di acquisire la documentazione assente).

a cura di Mario Furno

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