Osservatorio Veneto del Diritto d'Impresa

Centro Studi "Giulio Partesotti"

Azione di responsabilità dell’amministratore: onere della prova

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 13 novembre 2024, n. 12830/2024 R.G.

L’accertamento, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, in capo all’amministratore di società fallita delle condotte costituenti reato, ex art. 216, comma 2, L.F., di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità può essere valorizzato in sede civile ed in chiave risarcitoria solo nel caso in cui venga assolto dal curatore l’onere probatorio in relazione al nesso di causalità tra la condotta penalmente rilevante e il danno patrimoniale. È infatti onere di colui che afferma l’esistenza della responsabilità dell’amministratore allegare gli atti contrari al doveri gravanti sul medesimo, dimostrare l’esistenza di tali atti e del danno patrimoniale. La mancata tenuta delle scritture contabili non è  di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore, potendo invece rilevare, una volta soddisfatti tutti i suddetti oneri probatori, quale presupposto per l’utilizzo del criterio equitativo del “deficit fallimentare” (nel caso di specie il Tribunale ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo ante causam, difettando il fumus e rimanendo assorbita la trattazione del periculum).

a cura di Silvia Ceci

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