Nomina del liquidatore a seguito di scioglimento della società

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18 marzo 2024, n. 55/2024 RG

Accertato lo scioglimento di una società, la nomina del liquidatore spetta ai soci, potendo provvedervi il Presidente del Tribunale (o il Tribunale in composizione collegiale in caso di società di capitali) quando i soci non siano in grado di raggiungere le maggioranze richieste per detta nomina. Tuttavia, anche in difetto della prova di detta incapacità, il Tribunale può procedere alla nomina del liquidatore quando possa presumersi che i soci non siano in grado di addivenire a detta nomina con le richieste maggioranze.

A cura di Luca Vedovato

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