Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, 19 febbraio 2024, n. 4388/2023 RG
La impossibilità di conseguire l’oggetto sociale è ipotesi che si realizza solo quanto l’impossibilità è oggettiva e assoluta, per ragioni di fatto o di diritto, e non quando, non vi sia interesse dei soci al proseguimento della vita sociale (Nel caso di specie il Tribunale ha rigettato la domanda di accertamento dello scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di perseguire l’oggetto sociale proposta dal curatore della liquidazione giudiziale titolare della partecipazione sociale, sul presupposto dell’assenza di liquidità da destinare al conseguimento dello scopo sociale. Il Tribunale, tuttavia, ha accertato lo scioglimento della società rilevando d’ufficio la continuata inattività dell’assemblea).
A cura di Luca Vedovato