Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 13 luglio 2024, decreto n. 2262/2024
È inammissibile il ricorso proposto dall’Amministratore di una S.r.l. volto all’accertamento da parte del Tribunale di una causa di scioglimento della società con conseguente richiesta di nomina di un liquidatore, posto che è obbligo dell’Amministratore ai sensi dell’art. 2487 c.c. accertare detta causa e contestualmente convocare l’Assemblea dei soci per la nomina del liquidatore e, solo in caso di esito infruttuoso di tale assemblea, l’Amministratore è legittimato ad adire l’Autorità Giudiziaria affinché proceda alla nomina. Il Tribunale può essere chiamato ad accertare la causa di scioglimento unicamente in caso di inerzia dell’Amministratore, ai sensi dell’art. 2485 e 2487 c.c. (nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’amministratore in prorogatio dei poteri di una S.r.l., il quale, premesso di aver convocato più volte e per diverse questioni l’Assemblea dei soci senza che questi avessero deliberato, chiedeva l’accertamento giudiziale dello scioglimento della società per impossibilità di funzionamento e la conseguente nomina di un liquidatore)
a cura di Antonio Franzoi