Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18 luglio 2024, decreto n. 2318/2024
Il curatore dell’eredità giacente è chiamato (anche) a esercitare, per conto dei chiamati all’eredità, i diritti già spettanti al socio defunto, salvo diversa previsione statutaria e purché debitamente autorizzato dal Tribunale; pertanto, non potrà essere accolto il ricorso con il quale il curatore chieda l’accertamento della causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, comma 1°, n. 3, c.c. per inattività conseguente al decesso del socio amministratore unico, posto che la morte di quest’ultimo di per sé non determina l’impossibilità di funzionamento, ovvero l’inattività, dell’assemblea, che spetterà alla curatela convocare, previa autorizzazione del Tribunale, anche ai fini di deliberare la messa in liquidazione volontaria della società con nomina del liquidatore.
a cura di Alessia De Pra