Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23 novembre 2022, Decreto di accoglimento n. cronol. 2515/2022
Va disposta la revoca dell’Amministratore unico ai sensi e agli effetti dell’art. 2409 cc laddove il nominato ispettore giudiziale, pur dando atto dell’intervento da parte dell’Amministratore, ha sottolineato che gli assetti organizzativi e contabili adottati dall’Amministratore unico stesso non solo non hanno comportato una veritiera rappresentazione delle rimanenze di magazzino nei bilanci già predisposti ma anche che, pur a fronte dei recenti interventi e miglioramenti, l’inattendibilità si protrae su dati dell’esercizio in corso; ciò in quanto deve ritenersi la grave irregolarità attuale ed idonea ad arrecare pregiudizio alla società (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che, pur a fronte degli interventi, l’inattendibilità della rappresentazione delle rimanenze di magazzino si protraesse sui dati dell’esercizio in corso nella piena consapevolezza di tale carenza contabile da parte dell’Amministratore unico).
a cura di Martina Savegnago