Sui poteri dell’amministratore giudiziario

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 06 marzo 2023, Decreto di accoglimento n. cronol. 613/2023

L’amministratore giudiziario nominato a seguito della revoca dell’Amministratore unico è legittimato a chiedere al Tribunale di essere autorizzato al compimento di alcuni atti gestori al fine di essere coadiuvato nella gestione quotidiana dell’impresa posto che il professionista incaricato dal Tribunale non può assicurare detto impegno a pieno, considerati i suoi ulteriori molteplici incombenti (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di accogliere il ricorso dell’amministratore giudiziario nel quale lo stesso aveva chiesto la nomina di un temporary manager che potesse coadiuvare la sua figura a tempo pieno all’interno della società; analogamente, il Tribunale ha autorizzato l’amministratore giudiziario all’assunzione di un modello organizzativo e di gestione ex D. Lgs. 231/01 rilevando che tale strumento potesse essere idoneo a porre rimedio alle carenze degli assetti organizzativi e contabili della società, oltre che evitare la responsabilità penale della medesima).

A cura di Martina Savegnago

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