La disciplina emergenziale Covid in tema di perdita del capitale sociale sotto il minimo legale

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 20 febbraio 2025, n. 910/2025

Per le perdite emerse nell’esercizio 2020, la disciplina emergenziale Covid di cui alla legge n. 178/2020 deroga al contenuto degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4-6, 2482-ter, 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c., prevedendo una causa di esclusione dello scioglimento per la discesa del capitale sotto il minimo legale (quindi, una causa di esclusione degli obblighi e responsabilità degli amministratori) solo se sono soddisfatte due condizioni. (i) La prima condizione richiede che all’emergere della perdita la società deliberi senza indugio se avvalersi del beneficio del quinquennio; e, quindi, richiede che l’amministratore convochi l’assemblea senza indugio, e con adeguata informazione, in modo da poter poi esporre nella pubblicità societaria la decisione dell’assemblea di avvalersi del beneficio. (ii) La seconda condizione richiede che la perdita sia distintamente evidenziata nella nota integrativa, e quindi, che sia chiaramente palesato nel bilancio il dato della perdita emersa nell’anno, con l’ulteriore indicazione non solo dell’origine delle perdite, ma con l’indicazione anche delle movimentazioni intervenute nell’esercizio. Ciò al fine di consentire di verificare, dalle deliberazioni assembleare assunte senza indugio e dai bilanci, l’andamento e quindi il recupero o l’aggravamento della perdita negli anni successivi.

In mancanza del rispetto di queste condizioni, l’esenzione speciale da obblighi e responsabilità non opera.

A cura di Giulia Silvestri

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