Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 23 gennaio 2025, n. 393/2025
La relazione di stima prevista ex art. 2500 ter co. 2 cc in caso di trasformazione di società da società di persona e società di capitali riveste sia funzione valutativa di tutti gli elementi suscettibili di valutazioni economica a valori di mercato ma anche funzione certificativa dell’esistenza del patrimonio sociale.
In caso di falsa attestazione dell’esistenza del patrimonio netto, l’illegittima protrazione dell’attività di impresa risulta avvenuta con il concorso commissivo del perito estimatore, la cui stima è posta alla base della valutazione del patrimonio sociale in vista della trasformazione della società. Lo stimatore che attesta la presenza di un patrimonio netto positivo quando il patrimonio netto è invece negativo apporta un contributo esterno e rilevante alle scelte gestorie fondate sulla elusione della perdita del patrimonio netto: la prosecuzione dell’attività rappresenta quindi una delle conseguenze dirette ed immediate della condotta dello stimatore.
Il concorso commissivo dell’estimatore ha luogo con quello omissivo dell’organo gestorio, atteso che, pur difettando una norma per le Srl analoga all’art. 2343 co 3 cc prevista per le Spa l’amministratore di Srl è tenuto, secondo le regole ordinarie di diligenza, a verificare l’effettiva entità del patrimonio stimato e rilevare eventuali errori che risultassero evidenti in relazione alle sue competenze (nel caso in esame la Consulenza tecnica ha confermato che la valutazione eseguita dallo stimatore ai fini della trasformazione della società aveva certificato falsamente un patrimonio netto positivo invece che un patrimonio netto negativo, circostanza questa che avrebbe imposto all’amministratore l’immediata messa in liquidazione. L’amministratore, dal canto suo, nel ricevere la perizia ha completamente omesso l’obbligo di sindacare la stessa, proseguendo nella gestione caratteristica con danno al patrimonio sociale).
A cura di Martina Savegnago