Impugnazione del bilancio: violazione del principio di chiarezza

 

 Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 21 giugno 2025,  4845/2025-1) R.G.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali è opponibile alla società solo a seguito del perfezionamento delle formalità deputate all’iscrizione dell’atto di trasferimento nel Registro delle Imprese con la conseguenza che il socio che non abbia iscritto nel Registro delle Imprese il trasferimento delle quote non può esercitare i diritti sociali. La pubblicità dei trasferimenti delle quote di s.r.l. riveste carattere imperativo e non ammette equipollenti, in ossequio all’esigenza di certezza sottesa al regime di pubblicità delle vicende circolatorie delle partecipazioni sociali (nel caso esaminato il Tribunale ha confermato la sospensione, già disposta inaudita altera parte, degli effetti della delibera assembleare di revoca dell’amministratore unico adottata dall’assemblea di s.r.l. col voto determinante del mandataire successoral nominato dal Tribunale di Parigi a seguito dell’apertura della successione ereditaria del socio, la cui nomina non era stata iscritta nel Registro delle Imprese).

A cura di Luca Vedovato

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