Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 20 giugno 2025, 4844/2025-1)R.G.
L’omessa iscrizione nel Registro delle Imprese dell’atto di trasferimento delle partecipazioni, sia nel caso di trasferimento tra vivi sia in caso di trasferimento mortis causa, determina la non opponibilità alla società della vicenda relativa alla quota di partecipazione (nel caso esaminato il Tribunale ha confermato la sospensione, già disposta inaudita altera parte, degli effetti della delibera assembleare di revoca dell’amministratore unico adottata dall’assemblea di s.r.l. col voto determinante del mandataire successoral nominato dal Tribunale di Parigi a seguito dell’apertura della successione ereditaria del socio, la cui nomina non era stata iscritta nel Registro delle Imprese).
A cura di Luca Vedovato