Rapporti tra arbitrato e giurisdizione ordinaria

 

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 30 marzo 2023, sentenza non definitiva n. 578/2023

Quando non tutti i convenuti hanno eccepito la competenza arbitrale e non tutte le domande sono coperte dalla clausola, il criterio discretivo, ex art. 819-ter c.p.c., è quello della separazione delle cause, salvo il litisconsorzio necessario (nel caso di specie il Tribunale ha escluso il litisconsorzio fra amministratore e soci, essendo stati insieme evocati per restituire le stesse somme o comunque risarcire lo stesso danno).

La c.d. regola dell’attrazione delle domande e dei procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelle già formulate in giudizio, ex art. 3 comma 3 d.lgs. 168/2003, è recessiva rispetto al criterio discretivo tra la competenza arbitrale e quella giurisdizionale di cui all’art. 819-ter c.p.c.

In presenza di una clausola compromissoria che devolvi all’arbitro unico “le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari”, il Tribunale ha stabilito che la domanda di invalidità di una delibera assembleare di s.r.l. avente ad oggetto un aumento volontario di capitale è assoggettata alla competenza arbitrale.

A cura di Lorenzo Saviane

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