La valutazione dell’adeguata consistenza del periculum in mora ai fini del sequestro conservativo

Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 18 aprile 2025, n. 6166/2024-1 RG

Ai fini della valutazione della adeguata consistenza cui deve essere dotato il periculum in mora per la concessione ed il rigetto del sequestro conservativo sui beni di una società di capitali non si deve tener conto in via esclusiva degli immobili di proprietà della stessa, ma anche all’ammontare degli altri elementi iscritti all’attivo in bilancio, quali le immobilizzazioni finanziarie ed i crediti esigibili entro l’esercizio successivo (nel caso in esame il Tribunale di Venezia ha respinto la richiesta di sequestro conservativo proposto dal fallimento rilevando l’assenza del periculum in mora. In specie, il Tribunale ha valutato ai fini dell’esclusione del periculum in mora non solo la tardività della proposta azione rispetto ai negozi asseritamente distrattivi e la circostanza che la mancata stipulazione dei contratti di compravendita – peraltro avvenuti su preliminare anteriore alla diffida del fallimento e per prezzo congruo – avrebbe arrecato alla garanzia patrimoniale generica un danno rilevante in quanto la società resistente avrebbe dovuto restituire il doppio. A conclusione, il Giudice ha evidenziato il principio sopra massimato quale elemento ulteriore e necessario al decidere sulla richiesta).

 a cura di Mario Furno

 

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