Gli effetti diluitivi della partecipazione del socio recedente non operano se la dichiarazione di recesso è avvenuta in pendenza del termine per l’esercizio del diritto d’opzione. Autonomia del procedimento di volontaria giurisdizione

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 16 aprile 2026, n. 206/2026 V.G.

Il procedimento di volontaria giurisdizione deputato alla nomina dell’esperto non ha efficacia di giudicato: non avendo natura contenziosa il procedimento mantiene una propria autonomia rispetto al procedimento di merito volto ad accertare in via definitiva e con effetto di giudicato le questioni sottese all’effettiva legittimità del recesso e le altre questioni pertinenti alla liquidazione delle partecipazioni del socio receduto quali ad esempio l’esatto ammontare della partecipazione, non sussistendo tra i due giudizi rapporto di pregiudizialità.

In caso di delibera avente ad oggetto la proroga della durata della società – legittimante la dichiarazione di recesso ex art. 2473 cc – nonché l’aumento di capitale a pagamento con previsione dell’esercizio del diritto d’opzione da parte dei soci entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione da parte del socio della comunicazione della avvenuta iscrizione della delibera in Camera di Commercio, l’efficacia dell’aumento del capitale sociale decorre dalla scadenza dei termini previsti per l’esercizio del diritto d’opzione. Ne consegue che, laddove il socio abbia esercitato il recesso in pendenza del termine per l’esercizio del diritto d’opzione, il valore della partecipazione rimane ancorato al momento in cui si sono verificati i presupposti che hanno dato origine alla dichiarazione di recesso rimanendo non opponibile al socio recedente la sottoscrizione dell’aumento di capitale eseguita dall’altro socio.

a cura di Mario Furno

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