Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 5 agosto 2025 n. 12106/2025 R.G.
La domanda cautelare proposta al fine di ottenere la consegna della documentazione sociale da parte dell’amministratore uscente non può essere accolta nel caso in cui tali documenti non siano nella materiale disponibilità di quest’ultimo e la domanda sia prodromica al giudizio di merito ex art. 1713 c.c., il quale, sottendendo la violazione di un obbligo di dare, presuppone che il mandatario abbia la disponibilità delle cose ricevute in esecuzione del mandato, non rilevando quindi, ai fini dell’accoglimento del ricorso cautelare, l’eventuale inadempimento dell’obbligo di diligente tenuta e conservazione della documentazione sociale, che dovrà formare oggetto di apposita domanda risarcitoria.
a cura di Alessia De Pra