Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa 13 maggio 2024, n. 1400/2024
Nel caso di pignoramento delle quote di un socio di s.r.l., la legittimazione attiva (recte la titolarità attiva) ad impugnare una delibera assembleare spetta in maniera concorrente al custode della quota e al socio la cui quota sia stata sottoposta a pignoramento.
La conversione del credito di un socio in versamento in conto futuro aumento di capitale non necessita di una deliberazione da parte della assemblea dei soci, non essendo materia devoluta alla approvazione dei soci, bensì vertendosi in tema di fattispecie pattizia che necessita unicamente dell’accordo tra creditore e società.
I soci di s.r.l. possano procedere al ripianamento delle perdite mediante riduzione del capitale e sua ricostituzione con apporto di finanza propria anche in corso di liquidazione della società.
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società prevista dall’art. 2482 bis comma 2 c.c. è necessaria anche nel caso in cui la assemblea venga convocata per la riduzione delle perdite, quando la società già si trova in liquidazione.
A cura di Luca Vedovato