Criteri di esercizio del diritto di informazione e consultazione del socio non amministratore di s.r.l.

Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in Materia di Impresa, 13.12.2024, n. 12244/2024 R-G.

 Il diritto di ispezione riconosciuto dall’art. 2476, comma 2, c.c. viene attribuito al socio non amministratore di s.r.l. esclusivamente in ragione dello status di cui lo stesso gode al momento della formulazione della richiesta. Esso è un diritto incondizionato, che comprende tanto il diritto di consultare la documentazione sociale, quanto il diritto ad ottenerne copia, sia pure a spese del richiedente.

Il diritto in questione può essere esercitato in ogni momento e l’unico limite è rappresentato dalla conformità del suo esercizio alla buona fede, non potendo lo stesso travalicare le finalità per le quali è previsto dall’ordinamento, quale è, appunto, il controllo del socio funzionale al sindacato circa la gestione dell’ente societario.

Il socio non amministratore ha diritto di essere tempestivamente reso edotto del reale stato della società, al fine di verificare la gestione sociale. Il protrarsi ingiustificato del diniego di accesso alla documentazione fa emergere il pericolo che al socio possa essere irrimediabilmente impedito di contrastare con gli strumenti a loro disposizione l’eventuale mala gestio degli amministratori. Tale esigenza è da ritenersi ancor più evidente qualora la società sia priva di organo di controllo, in quanto il tempestivo esercizio del diritto di ispezione costituisce l’unico modo per il socio non amministratore di tutelare il proprio interesse.

a cura di Mattia Carlotto

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